La 494, la sicurezza nei cantieri prima del testo unico e durante la 626

Fino all’entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Dl.gs 81/08 la normativa italiana riguardante la sicurezza nei cantieri è stata regolata dal “Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.
Il Decreto, comunemente chiamato fino a quel momento, 494, è stato quindi il testo di legge che dal 1996 fino al 2008 ha “governato” il lavoro nel settore edile, nello stesso lasso di tempo in cui i restanti settori lavorativi venivano sottoposti a quanto previsto dalla 626 o meglio detto Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entrambi, sono stati annullati, assorbiti con sostanziali modifiche con l’entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che pubblicato per riordinare la legislazione italiana in materia, ha unificato in un unico corpo le norme riguardanti il cantiere e quelle riguardanti tutti gli altri settori.
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Fino a quel momento infatti il legislatore aveva ritenuto opportuno separare i settori, considerando gli ambienti dei cantieri temporanei e mobili differenti e non uniformabili ai restanti luoghi di lavoro. Attualmente invece, è in vigore un unico impianto normativo racchiuso nel D.lgs 81/08 e la parte del testo interamente dedicata ai cantieri risiede nel suo Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”.

DLgs 494/1996

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha subito negli anni, prima della sua abrogazione, delle modifiche e delle integrazioni apportate da tre decreti: D.Lgs. 528/1999 “Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”; dal D.Lgs. 276/2003 “Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;  dal D.Lgs. 251/2004 “Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”. Un testo quindi sul quale nel tempo si è ragionato, che ha subito temporali modifiche.
È stato introdotto nell’ordinamento italiano a recepimento della direttiva europea 92/57/CEE “Direttiva del consiglio CEE 24 giugno 1992, N. 57 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili”, direttiva emanata a livello europeo al fine di uniformare la salute e la sicurezza nei cantieri dell’intera comunità, appaiando le normativa nazionali in quel momento vigenti nei differenti Paesi.

La 494 è una legge quindi di derivazione europea, e che ha introdotto nel nostro ordinamento novità e definizioni nuove, indicazioni che attualmente si riflettono nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che se ne ha modificato delle parti, ne ha però calcato come si vedrà l’impianto e le intenzioni.

Entriamo nel dettaglio. Il testo di legge si apriva nel suo articolo 2 con queste definizioni:

“Art. 2. Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche”.

Apparivano quindi in quel momento delle nuove figure professionali deputate alla sicurezza e presenti in cantiere. Il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione, che sono andate a sommarsi alle altre note e preesistenti come quelle rappresentate dai lavoratori, dal datore di lavoro, dall’impresa stessa, dai lavoratori autonomi, dal direttore dei lavori e dal progettista.

Committente e coordinatori

In particolare il committente e il responsabile dei lavori “nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori ndr) . Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro”:

  • Valuta il PSC Piano di sicurezza e coordinamento;
  • designa il coordinatore per la progettazione nei cantieri con più di 200 uomini-giorno e nei cantieri con rischi particolari;
  • designa il coordinatore  per l’esecuzione dei lavori;
  • può svolgere disponendo dei requisiti entrambi le funzioni succitate;
  • verifica l’idoneità e la regolarità contributiva delle imprese.

Il coordinatore per la progettazione invece:

  • “Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1”;
  • predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

E infine il coordinatore per l’esecuzione:

  • Verifica la correttezza delle opere e delle procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del POS Piano operativo di sicurezza complementare al PSC;
  • organizza i lavoratori e i loro rappresentanti;
  • segnala le inosservanze;
  • sospende se necessario le lavorazioni.

Come si nota sono figure tutt’ora in auge, attori chiave della vita in cantiere e che come è possibile legge nelle restanti pagine del sito, sono indispensabili per opera a norma di legge e sicure.

Altra novità sostanziale introdotta dalla 494 e sopra citata è stata il PSC, il “Piano di sicurezza e di coordinamento”, ovvero il piano preparato dal Coordinatore per la progettazione prima dell’inizio delle opere. Un documento che una volta valutati i rischi del cantiere, dispone le misure necessarie alla sicurezza, e le impone alle imprese che si occuperanno del lavoro.

Il PSC, è un documento sovrastante il POS, il “Piano operativo di sicurezza”, secondo documento fondamentale, richiamato anch’esso dalla 494, che invece si staglia maggiormente su un livello pratico e deve essere redatto da ogni singola azienda nel corso dello svolgimento dei lavori. Nel caso in cui l’azienda nel cantiere fosse stata soltanto una, sarebbe stato sufficiente il POS, elaborato dalla stessa.

“Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

E inoltre: “il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di nel piano operativo di sicurezza.I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio”.

La legge continuava quindi indicando “Misure generali di tutela”, “Obblighi del datore di lavoro”, contravvenzioni, norme di trasmissione e quant’altro di necessario al fine di regolare la vita in cantiere.

Chiudeva poi coi solidi allegati, ripresi poi in parte dal Testo unico. Fondamentali articoli in allegato che hanno introdotto tra gli altri accorgimenti un elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori per i quali è necessaria notifica preliminare alla ASL territoriale e per il quali si rendeva necessario il PSC. Lavori che erano:

“1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione; 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; 7. Lavori subacquei con respiratori; 8. Lavori in cassoni ad aria compressa; 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi; 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti”.

Erano riportate infine indicazioni sui corsi di formazione del lavoro edile e le “Prescrizioni di sicurezza e salute nel cantieri” indicanti l’areazione, la viabilità, l’illuminazione e nel caso degli uffici posti nei cantieri il richiamo deciso ai provvedimenti della 626.