Norme e leggi sui lavori in quota
La normativa italiana riguardante la sicurezza dei lavori in quota e quindi che riguarda la sicurezza nei cantieri nel caso si utilizzino ponteggi si poggia sul Testo unico sulla sicurezza. Il Dl.gs 81/08 dedica ai lavori in quota un intero capo, il Capo II chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. Un passo del testo che contiene come complemento necessario anche le indicazioni riguardanti il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi fissi, temporanei, mobili.
Le norme riguardanti i lavori in quota si applicano alle “attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Per lavori in quota il legislatore intende tutte le lavorazioni capaci di esporre una persona a rischio caduta dall’alto, caduta che possa avvenire da un’altezza che superi i 2 m rispetto a un piano stabile.
In tali condizioni, la norma prevede dettagliate indicazioni alle quali devono attenersi tutti i lavoratori e sui quali è cruciale e indispensabile il controllo costante e la prevenzione del datore di lavoro. È il datore di lavoro a essere il primo responsabile di ogni accadimento e a lui il Testo unico dedicata un lungo articolo, l’Art. 111 che in questo modo lo coinvolge:
“Art. 111. (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota). 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.
Deve scegliere poi il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota e calibrarli rispetto alla frequenza di circolazione, del dislivello e della durata dell’impiego. Un sistema di accesso che sia dotato di vie per l’evacuazione.
Inoltre, il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. La scala a pioli può essere utilizzata solo in condizioni di limitate condizioni di rischio e per impieghi di breve durata. Allo stesso modo le funi, per le quali “il datore di lavoro dispone soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non é giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico”.
Sempre il datore di lavoro dovrà predisporre in qualsiasi situazione misure finalizzate a minimizzare i rischi dei lavoratori, a far indossare i DPI e prevedere all’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute e le lesioni. Vanno inoltre considerate anche le condizioni meteorologiche per le quali, in situazioni avverse e che mettono in pericolo i lavoratori occorre fermarsi.
Deve proibire l’uso di sostanze alcoliche e superalcoliche.
Le scale
Anche l’uso delle scale viene regolato dal Testo Unico. ” Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura”. “Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala”.
Carico e scarico
Nel caso di posti di carico e scarico da un ponteggio, il luogo deputato a tale funzione deve essere recintato e il transito vietato. Per quanto riguarda invece i DPI necessari citiamo l’ “Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature”. 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta”.
Se si lavora legati a una fune i lavoratori devono essere dotati di imbracatura di sostegno e la fune assicurata da meccanismi di ascesa e discesa consoni. Devono essere assicurati anche gli attrezzi e in ogni caso le lavorazioni debbono essere programmate, sorvegliate e vigilate al fine di soccorrere ogni emergenza.
Se si è in prossimità di parti attive, ovvero di zone con linee elettriche non protette si deve procedere a “a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza”.
Il ponteggio
Per approfondire il discorso riguardante i ponteggi si consiglia di continuare la lettura nella pagina di seguito indicata.
I ponteggi, la protezione nel cantiere contro gli infortuni