La segnaletica per la sicurezza sul lavoro nei cantieri
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro dedica alla segnaletica e alle misure visive utili alla conoscenza e quindi alla prevenzione dei rischi nei posti di lavoro, un intero titolo. Il Titolo V chiamato “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”.
Prima di illustrare tale esaustivo passaggio del testo però riteniamo sia opportuno iniziare a parlare dei cartelli e dai segnali indispensabili nei cantieri, partendo dall’articolo 136, facente parte della sezione “Ponteggi fissi” della “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali”. Un articolo quindi che il legislatore ha ritenuto opportuno inserire nell’elencare gli obblighi per datori di lavoro, preposti e lavoratori da osservare nella fase di allestimento di un’impalcatura, utilizzo e smontaggio.
Art.136: “Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V”.
E quindi eccoci al Titolo V. Per segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro testualmente si intende: “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.
I segnali disseminati sui luoghi di lavoro possono essere di differenti tipologie e che svolgono funzioni comunicative particolari e consone ai vari ambienti lavorativi. Possono essere:
“b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità é garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale é assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che é illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori”.
Il corretto utilizzo dei segnali
La segnaletica deve essere approntata dal datore di lavoro dopo avere provveduto alla necessaria valutazione dei rischi. Deve essere utilizzata per rendere visibili i rischi e per gestire la viabilità e la mobilità sicura di persone e materiali all’interno di un cantiere. Il suo utilizzo e la gestione di cartelli e segnali rientra nelle mansioni e nelle responsabilità sia del Coordinatore per la progettazione sia del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. (Per un approfondimento delle due figure professionali citate rimandiamo alle pagine a esse dedicate presenti su questo sito). La pianificazione di misurati ed esatti segnali inoltre nell’allestimento dei ponteggi deve rientrare nella redazione del PI.M.U.S.
Le modalità di utilizzo dei segnali, la propria intercambiabilità, la loro contestualizzazione sono state indicate dal Testo unico in due allegati appositi: l’allegato XXIV “Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza” e l’allegato XXV “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”. Due allegati che definiscono i modi e le pratiche sul posto di lavoro, la forma, la simbologia, i colori dei cartelli utili a ogni particolare situazione. Cartelli ai quali vengono affiancati gesti e comunicazioni verbali,utilizzabili per situazioni di rischio temporanee e occasionali.
“Modalità di segnalazione: 2.1. Segnalazione permanente – 2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell’allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale – 2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell’intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali”.
Colori
Il datore di lavoro può disporre di una leggera discrezione al fine di combinare i cartelli e i segnali luminosi e acustici. Ancora, l’allegato procede ad un’univoca catalogazione dei colori utilizzabili e doverosamente riconoscibili:
- “Rosso: Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi; Pericolo – allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza Sgombero; Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione;
- Giallo o Giallo-arancio: Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
- Azzurro: Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica – obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale;
- Verde: Segnali di salvataggio o di soccorso Porte Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali”.
L’efficacia della segnaletica non deve essere inficiata da troppi cartelli, confusione, occultazione, sporcizia. I cartelli, i segnali luminosi e sonori necessitano di manutenzione alla stregua di ogni altro componente della struttura e dell’ambiente lavorativo.
Infine: “I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”.
Lavoratori ed RLS devono essere adeguatamente formati e informati sul corretto utilizzo e sul significato dei segnali.
Per quanto riguarda la segnalazione manuale, temporanea, deve essere semplice, e precisa, facile da comprendere. “Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.”
Per approfondire la normativa riguardante la sicurezza dei cantieri stradali leggere la pagina indicata di seguito.