Il DUVRI nei cantieri
Il DUVRI o Documento unico valutazione rischio interferenze è il documento che ogni impresa deve redigere al fine di mostrare la conoscenza del rischio di contrasto e collisione tra le varie attività e ditte presenti sul posto di lavoro, prevenire il rischio e organizzare il lavoro di conseguenza. Il dubbio che può assalire il lettore, o quanti vogliano conoscere gli obblighi riguardanti la sicurezza applicati al cantiere edile, potrebbe riguardane la differenza tra il DUVRI e il PSC, Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero potrebbero sorgere quesiti riguardanti un’eventuale sovrapposizione dei due documenti, un annullamento dell’uno nell’altro.
Bene, cominciamo subito nel dire che il DUVRI e il PSC non sono assolutamente lo stesso documento. Sono due attestati distinti e differenti. Si occupano di aspetti simili riguardanti la sicurezza sul lavoro, ma il primo è inerente a ogni ambiente di lavoro. Il secondo invece soltanto il cantiere edile. Esistono alcuni casi in cui la stesura del PSC esonera da quella de DUVRI. Occorre però comunque sin da ora precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre ricopre sempre le funzioni del DUVRI. Esistono e non sono pochi i casi in cui vanno redatti entrambi, e destinati ognuno alla prevenzione di interferenze in ambienti di lavoro diversi.
Il rischio interferenze
Secondo quando previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nel suo articolo 26, il datore di lavoro committente in caso di “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” e al fine di coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” e “al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” deve:
Comma 3 – Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (lavori pubblici ndr), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Come appare palese sono obblighi e adempienze che possono essere giustamente associati del PSC. In effetti il legislatore ha previsto per tutti le opere inerenti prettamente l’edilizia, che la redazione del PSC possa esentare il committente o il responsabile dei lavori quindi dalla redazione del DUVRI. E questo è espressamente indicato nell’articolo del Testo unico dedicato al PSC, l’articolo 96 che dice:
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 – ovvero (rischi specifici esistenti nell’ambiente, cooperazione, DUVRI, costi per la sicurezza nei contratti d’appalto).
Va da sé quindi che in caso di imprese edili l’interferenza venga pianificata e prevenuta tramite PSC, PSC che si coordinerà con i vari POS dei datori di lavoro, e sul quale interverrà ovviamente prima l’attività del Coordinatore per la progettazione, e al minuto l’attività Coordinatore in fase di esecuzione.
Il cantiere però può accogliere imprese che potrebbero non essere tutte esclusivamente edili, maestranze differenti presenti in cantiere. In questo caso occorre redigere il DUVRI essendo impossibile guidare loro con il PSC. Lo stesso committente dovrò redigere un DUVRI e un PSC dedicato soltanto agli edili.
Un documento fondamentale
Il DUVRI è quindi un documento fondamentale, che anche l’azienda edile, deve saper redigere e saper interpretare. L’obbligo della sua stesura non si applica al lavoro “intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di
rischi particolari."
Anche in caso di appalti pubblici, il DUVRI non può essere sostituito da PSC, in quanto il committente è diverso dall’esecutore e quindi con il datore di lavoro responsabile dell’opera. “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
In questo casa la Stazione unica appaltante stilerà il proprio DUVRI che dovrà poi essere integrato con le indicazioni del titolare dell’edificio pubblico se già esistente e sulla base infine di tali documenti verranno realizzati relativi coerenti e rivisti PSC e POS.