Il datore di lavoro e l’impresa affidataria ed esecutrice
Il datore di lavoro è il responsabile principale della sicurezza dei suoi lavoratori. Il cantiere edile come visto e come possibile comprendere nelle pagine del nostro sito ha e deve avere una struttura gerarchica interna che vada dal committente fino ai singoli lavoratori. Sono presenti nei cantieri generalmente più imprese esecutrici responsabili della realizzazione di differenti parti e con differenti mestieri. Il datore di lavoro è in cantiere il titolare di una delle imprese o di un consorzio eventuale di tali imprese. E può essere altresì titolare dell’ impresa affidataria che ha suddiviso l’opera assegnandola in appalto alle esecutrici.
Impresa affidataria
Questa la definizione di impresa affidataria che l’Articolo 89 del Titolo IV Capo I del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro dà dell’impresa affidataria:
“Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.
Impresa esecutrice
Questa invece l’impresa esecutrice: “Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.”
Essendo titolari e responsabili quindi di tali imprese i datori di lavoro presenti in cantiere, sia nell’affidataria che nell’esecutrice hanno l’obbligo di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori e le condizioni degli ambienti di lavoro. Coadiuvati dai propri dirigenti e preposti. In particolare i datori di lavoro (Art. 96):
- Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII (Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri; Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri);
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Obblighi e responsabilità
La stesura del Pos Piano operativo di sicurezza è uno degli obblighi inderogabili del datore di lavoro previsti dall’articolo 17, insieme a quella della nomina del RSPP. Obblighi che il datore di lavoro deve seguire per una corretta valutazione dei rischi, e per la pianificazione di tutte le necessarie misure di prevenzione.
In caso di fornitura di materiale o di attrezzatura la stesura del POS non è prevista, ma deve comunque attenersi a quanto indicato dall’Articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, in base ai quali è tenuto a verificare l’ “idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”; fornire informazioni alle ditte sui rischi del luogo; occuparsi dell’attuazione degli interventi e delle misura di protezione e prevenzione che devono essere previsti aggiornando il relativo DVR Documento valutazione rischi.
Il datore di lavoro dell’impresa sarà anche responsabile in solido insieme al committente per i danni accorsi a lavoratori non coperti da assicurazione INAIL. Sarà quindi sua responsabilità curare e regolarizza la posizione contributiva e previdenziale dei propri dipendenti. Ogni lavoratore inoltre dovrà disporre di un cartellino di identificazione che richiami anche il nome del datore di lavoro stesso.
Tutte le misure sopra elencate rientrano e sono annoverate nell’accettazione del PSC e nella stesura del POS e rispondono alla esigenze di una costante valutazione dei rischi, da seguire insieme a il RSPP. Come definito dall’articolo 29 nei commi 1,2,3.
Art. 29. (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
- Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41 (sorveglianza sanitaria ndr).
- Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.” Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve raccordarsi e si consultarsi per la stesura del POS della propria azienda con il RSSP.
Ancora, il datore di lavoro ha obblighi ferrei per quanto riguarda l’adozine dei necessari dispositivi di protezione individuali:
Titolo III, CapoII, Art. 77. (Obblighi del datore di lavoro):
- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell’esposizione al rischio;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del DPI.
- Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
- Il datore di lavoro:
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
- In ogni caso l’addestramento é indispensabile:
- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- per i dispositivi di protezione dell’udito.
Lavori in quota
Ancora in cantiere, per quanto riguarda i lavori in quota il datore di lavoro ha responsabilità fondamentali, cruciali, nella protezione quotidiana dei lavoratori e nell’adozione degli strumenti e delle misure idonee.
Art. 111. (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore é direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non é giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
- Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
- Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
- Ha il dovere di assicurare la sicurezza di tutte le scale a pioli e dei sistemi di sollevamento. Lui, è inoltre il responsabile della stesura del Pi.M.U.S, che dovrà scrivere usufruendo della consulenza di una persona competente e del corretto utilizzo dei ponteggi. In particolare assicura che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
- efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio é stabile;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
- Deve provvedere a segnalare le parti di ponteggio ancora non pronte e che infine, in fase di montaggio e smontaggio le operazioni siano seguite da un preposto ed eseguite da lavoratori correttamente formati. Sua la competenza inoltre del monitoraggio e della sicurezza di paratoie e cassoni. Al datore di lavoro infine l’incombenza di approntare adeguata segnaletica e di fare in modo che:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
- i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire”.