Verifica periodica attrezzature di lavoro nei cantieri
Per attrezzatura di lavoro, secondo la definizione fornita dal Decreto Legislativo 81/08 all’art. 69, si intende ogni macchina, utensile o impianto necessario alla realizzazione di un processo produttivo durante l’attività lavorativa. È il datore di lavoro ad avere l’obbligo di garantire che le attrezzature utilizzate siano idonee alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che vengano sottoposte a verifica periodica. Per fare ciò, nel momento in cui viene scelta un’attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve tenere conto:
- delle caratteristiche del lavoro da svolgere;
- dei rischi presenti nel luogo di lavoro e nell’utilizzo delle attrezzature;
- dei rischi derivati dalle interferenze con altre attrezzature.
Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire che nel caso in cui l’attrezzatura richieda delle specifiche competenze, questa venga utilizzata soltanto da lavoratori specializzati.
Particolare attenzione richiede l’utilizzo di attrezzature all’interno di cantieri o impianti. Ogni volta che viene montata un’attrezzatura in un cantiere, questa deve essere sottoposta a controllo, per assicurare che funzioni correttamente. Tutte le attrezzature che sono soggette a deterioramento, devono essere sottoposte a controlli periodici, la cui frequenza se non è stabilita dal fabbricante è prevista comunque per legge.
La verifica periodica delle attrezzature deve avvenire esclusivamente a spese del datore di lavoro. Le verifiche vengono effettuate al fine di valutare lo stato di conservazione e di efficienza dei macchinari. La prima verifica è effettuata dall’Inail, che interviene entro 60 giorni dalla richiesta inviata dal datore di lavoro. Le verifiche successive sono effettuate dall’Inail o dalle Asl entro 30 giorni dalla richiesta. Superati i 30 giorni, il datore di lavoro può richiedere l’intervento di soggetti pubblici o privati, purché siano abilitati.
L’allegato VII del Dlgs 81/08 riporta la periodicità delle verifiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro, secondo la specifica attrezzatura. Ad esempio:
- per le scale aeree la verifica è annuale;
- per i ponti sospesi è biennale;
- per gli ascensori e i montacarichi da cantieri è annuale.
Con Decreto 11 aprile 2011 è stata stabilita la disciplina recante le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche previste nell’allegato VII. In particolare, il decreto specifica le condizioni entro le quali è possibile richiedere l’intervento di soggetti pubblici o privati per le verifiche. L’entrata in vigore è prevista a 270 giorni dalla data di pubblicazione (29 aprile 2011).