Sicurezza cantieri, obblighi committente o responsabile lavori
Secondo la definizione fornita all’interno del Decreto Legislativo 81/08, il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il responsabile dei lavori, invece, è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
Ma quali sono gli obblighi di queste figure chiave nell’ambito della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili? L’articolo 90 del Dlgs 81/08 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve attenersi a quanto previsto nell’articolo 15 relativo alle misure generali di tutela. In particolare, il committente (o responsabile dei lavori) deve garantire le misure generali di tutela:
- nel momento in cui vengono eseguite le scelte architettoniche
- nel momento in cui è stabilita la durata di realizzazione dei lavori
Nel caso in cui in cantiere siano presenti più imprese esecutrici, il committente o responsabile dei lavori è chiamato a nominare il coordinatore per la progettazione, il cui nome dovrà essere indicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Il committente o responsabile dei lavori, inoltre:
- verifica l’idoneità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- chiede alle imprese esecutrici di fornire informazioni in merito all’organico medio annuo
- trasmette il documento unico di regolarità contributiva
La mancata presentazione del documento ha come conseguenza la perdita dell’incarico.